Civiltà digitale, serve un “habeas mentem” per proteggere le libertà individuali

Perché la rivoluzione tecnologica non diventi un’involuzione politica, serve un Habeas mentem – “abbi la tua mente”, ovvero un sistema di diritti umani aggiornato, capace di proteggere la libertà nel gestire gli elementi cognitivi veicolati dalle tecnologie. È l’opinione dello studioso Gabriele Giacomini nel libro The Arduous Road to Revolution

Pubblichiamo un estratto del libro The Arduous Road to Revolution. Resisting Authoritarian Regimes in the Digital Communication Age di Gabriele Giacomini (Mimesis International, 2022). Una riflessione filosoficamente avvertita sulla comunicazione digitale e dei possibili cortocircuiti politici che implica.

La libertà dei moderni si è affermata attraverso la secolare lotta dei cittadini (intesi innanzitutto come abitanti delle città) contro il potere arbitrario del sovrano. Dal medioevo fino al Seicento, gruppi organizzati di nobili inglesi, alleati con la borghesia, a più riprese imposero al sovrano di concedere alcuni diritti fondamentali (Cromartie, 2006). 

Già nella Magna Charta inglese del 1215, l’Habeas corpus – letteralmente “abbi il tuo corpo” – salvaguardava la libertà individuale contro l’azione arbitraria del potere (in questo caso la prigionia a tempo indefinito e la tortura). Da questo nucleo e fino al giorno d’oggi, i cittadini hanno visto progressivamente estendere i propri diritti fondamentali. La tradizione liberale ha attribuito, all’individuo in quanto tale, diritti che sono stati sistematizzati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Ma il contesto storico è in perenne evoluzione. Nell’epoca della rivoluzione digitale, a grandi possibilità di informazione, comunicazione e coinvolgimento corrispondono nuovi rischi di interferenza, condizionamento e manipolazione da parte dei poteri, soprattutto autoritari.  

Perché la rivoluzione tecnologica non diventi un’occasione sprecata, o addirittura un’involuzione politica, serve un Habeas mentem – “abbi la tua mente”, ovvero un sistema di diritti umani aggiornato, capace di proteggere la libertà nel gestire gli elementi cognitivi veicolati dalle tecnologie: parole, simboli, immagini, video, dati, notizie. In un’era in cui il potere non si manifesta più soltanto con la violenza bruta, ma anche gestendo e modulando informazioni e comunicazioni, la promessa dell’Habeas corpus dev’essere rinnovata, estendendola dal mondo fisico a quello digitale. Se un tempo il tema impellente era la libertà del corpo contro carcerazioni arbitrarie e offese fisiche, ora l’emergenza riguarda anche l’autonomia cognitiva nell’accedere ad informazioni, la possibilità di proteggere consapevolmente la propria identità, di comunicare liberamente e in maniera completa le proprie opinioni e idee, la capacità di sottrarsi ai condizionamenti, a volte sottili e pervasivi, altre volte puntuali e vigorosi, del potere.

In questo contesto, e data la posta in gioco, secondo Rodotà (2021), coloro che si oppongono ancora all’ipotesi di una sistematizzazione dei diritti connessi alle tecnologie digitali (un Internet Bill of Rights), temendo che in questo modo si impongano vincoli contrari alla storia libertaria della rete, difendono una posizione di retroguardia. Le costruzioni, le carte e le dichiarazioni dei diritti sono sempre state l’opposto delle limitazioni delle libertà dei cittadini, rappresentando proprio lo strumento che ha consentito la garanzia e l’espansione dei diritti. Perciò, all’attenzione per l’innovazione tecnologica si accompagna la consapevolezza crescente della necessità di una corrispondente innovazione nel sistema politico ed istituzionale. 

Tra i diritti fondamentali, lockianamente, si ricordano il diritto alla vita o il diritto alla libertà individuale. Al giorno d’oggi, Internet non è “soltanto” un mezzo di comunicazione, ma risulta essere uno strumento strategico per la promozione delle libertà dell’individuo. È in corso un ampio dibattito sulla natura del diritto all’accesso alla rete: può essere inteso come un diritto “di primo rango”, o come un “human derived right”, in quanto funzionale a garantire ad ogni individuo il diritto alla libertà nelle sue più varie accezioni, come la libertà di espressione, di comunicazione, di “circolazione” nel mondo virtuale (De Hert & Kloza, 2012; Tully, 2014; Reglitz, 2020). Al netto di ciò, l’accesso ad Internet sta diventando sempre più un diritto tutelato dalle norme nazionali e internazionali sulla tutela della libertà di espressione. Estonia, Grecia, Ecuador hanno riconosciuto l’accesso ad Internet quale diritto fondamentale disciplinandolo nella Costituzione; Finlandia e Perù lo disciplinano per legge ed altri, quali Francia e Stati Uniti, lo riconoscono nella giurisprudenza. Inoltre, sono stati avviati diversi processi di formalizzazione. È il caso, ad esempio, della Magna Carta for Philippine Internet Freedom, del New Zealand’s Internet Rights and Freedoms Bill, e dell’Internet Bill of Rights italiano (Santaniello et al. 2016).

All’opposto, alcuni Stati, come l’Iran, la Cina, l’Egitto o la Russia, hanno ritenuto necessario limitare l’uso della Rete alla popolazione. Un tale approccio è tipico di quegli Stati illiberali impegnati a limitare la libertà dei loro cittadini, vedendo Internet quale reale minaccia al loro potere. Ci si riferisce, in particolare, a tutti quei limiti imposti all’utilizzo di determinate parole o motori di ricerca (Warf, 2011; Xu et al., 2011). Queste scelte sono la cartina al tornasole dell’importanza dell’accesso ai media per promuovere le libertà fondamentali, e suggeriscono quanto una applicazione di questo diritto digitale possa mettere in crisi regimi autoritari.  

Altri diritti digitali, più controversi ma preziosi in funzione antiautoritaria, sono quelli all’oblio, o all’anonimato. Quello all’oblio è il diritto di chiedere che le proprie informazioni vengano cancellati dal web e, pertanto, sottratti dalla disponibilità della comunità virtuale (Jones, 2018). Per farlo valere, il soggetto interessato può richiedere che le informazioni sul suo conto, temporalmente risalenti, vengano cancellate oppure oscurate. La richiesta viene proposta non solo all’organizzazione che ha caricato originalmente l’informazione, ma spesso anche al motore di ricerca, reale mezzo dove generalmente viene effettuato il primo (e spesso decisivo) “screening informativo” (Wiles et al., 2008). Viene inteso, dunque, sia come diritto alla cancellazione, sia come il diritto alla contestualizzazione (e deindicizzazione) della notizia. Il diritto all’oblio, nei paesi europei, è un diritto di natura comunitaria ad oggi disciplinato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Dato che gli agenti governativi hanno la capacità effettiva di esercitare un potere arbitrario sulle persone anche a causa del loro controllo delle informazioni raccolte (e delle modalità con cui tali informazioni sono state ottenute), avere la possibilità di sottrarre alcuni dati personali alla disponibilità dei poteri privati e pubblici può essere una tutela importante (e una precauzione in caso di tendenze illiberali del governo). 

Il diritto all’anonimato, invece, permette agli utenti di Internet di navigare senza essere identificati (Martin & Fargo, 2015; Moyakine, 2016). La crittografia è un mezzo tecnico per garantire la segretezza delle comunicazioni: viene utilizzata per non rendere accessibili, a soggetti indesiderati (come può essere un governo autoritario), la conoscenza di informazioni per l’appunto crittografate (nascoste), e quindi anche per rendere difficile risalire alle identità reali dei soggetti (Daemen & Rijmen, 2020). Questo diritto, da un lato, può essere uno “scudo” per malintenzionati. Dall’altro lato, soprattutto politicamente, non va sottovalutato, in quanto può proteggere efficacemente le minoranze oppresse, coloro che esprimono idee creando “scandalo”, coloro che possono essere esposti a rappresaglie per le loro posizioni, le fonti giornalistiche. Un vero e proprio diritto all’anonimato viene, ad oggi, riconosciuto in ambito giurisprudenziali dalle varie Corti nazionali, come la Suprema Corte degli Stati Uniti, secondo cui l’anonimato è uno scudo dalla tirannia e protegge le idee degli individui impopolari dalla soppressione per mano di poteri intolleranti. 

La diffusione della rete non soltanto sollecita nuovi diritti, ma impone una rilettura degli stessi diritti tradizionali. Oltre a costituire un diritto in sé, la privacy serve come base per altri diritti: è necessaria affinché gli individui e i gruppi possano pensare idee e sviluppare relazioni. Diritti tradizionali come la libertà di espressione, di associazione e di movimento richiedono la privacy per potersi sviluppare effettivamente. Inoltre, è significativo che si distingua fra tutela della privacy, intesa come garanzia di una sfera privata, e diritto alla protezione dei dati, inteso come diritto che implica la capacità di proiettarsi autonomamente nel mondo digitale sviluppando consapevolmente la propria personalità. Così, anche quando si continua a usare il termine tradizionale “privacy”, in realtà si individua una forma concreta e storicamente situata della libertà, in grado di resistere a un’interpretazione della società della conoscenza che attribuisce a soggetti pubblici e privati il potere di conoscere ogni dato riguardante la vita delle persone, limitando quindi il controllo, la sorveglianza, la classificazione e la selezione sociale (Rodotà, 2021).  

A partire dai diritti civili, inoltre, è opportuno rafforzare anche quelli politici, legati alla partecipazione (individuale e collettiva) alle decisioni pubbliche. Ad esempio, il diritto all’accesso può essere declinato nei confronti del potere pubblico: stabilire diritti di accesso alle informazioni sulla condotta del governo, anche attraverso piattaforme di open government (McDermott, 2010; Attard et al., 2015), è giustificato dal fatto che riducono la possibilità di interferenze arbitrarie, e reali, con il diritto del popolo a governare sé stesso. Certe informazioni dovrebbero essere coperte dal segreto di stato, ma tale segretezza non dovrebbe persistere per lunghi periodi di tempo, e certamente non in perpetuo. Limitare l’accesso ai documenti statali non solo ostacola la capacità dei cittadini di controllare l’attività del governo, ma impedisce anche ai giornalisti e ai media, così come ai ricercatori o agli attivisti di svolgere efficacemente le loro funzioni politiche (Jaeger, 2007). I “cittadini monitoranti” (Schudson, 1998) sono inclini a diverse forme di controllo attivo: essere “liberi dal” potere non è sufficiente, i cittadini devono anche essere “liberi di” vigilare, criticare, denunciare, partecipare in maniera consapevole.  

Gabriele Giacomini

I cittadini devono potersi organizzare su Internet, utilizzando chat, siti, forum, piattaforme di partecipazione, anche contribuendo all’amministrazione delle città e alla costruzione delle politiche pubbliche (Della Porta & Rucht 2013; Baack, 2018; Gil et al., 2019). Devono potersi unire in partiti, magari rinnovandoli. Gerbaudo (2018) ha chiamato “partiti digitali” le formazioni che, ispirandosi alla cultura hacker, utilizzano le potenzialità comunicative dei social network, o dei canali su YouTube, per trasmettere le proprie proposte e per costruire una base di sostenitori, sviluppando anche piattaforme decisionali online per chiamare gli iscritti a discutere e votare su politiche, cariche interne e candidati.  

Il rispetto dei diritti è, naturalmente, connesso alle procedure di utilizzo delle tecnologie. L’identificazione di regole che possano essere implementate nell’utilizzo delle tecnologie di sorveglianza, e che possano vincolare il potere del governo, non è semplice. Tuttavia, è un’operazione necessaria per implementare anche nel digitale lo Stato di diritto, configurazione politica di matrice liberale con cui viene limitato il potere statuale attraverso norme generali e astratte (Tamanaha 2004). Bisogna, dunque, rapportare i valori contenuti nelle Carte fondamentali dei Diritti umani con situazioni contingenti e strumenti tecnologici. 

Dovendo pensare a un valore fondamentale da porre come base di regole (e limiti procedurali) per la sorveglianza dell’autorità attraverso le tecnologie, sia Gary T. Marx sia Rodotà convengono sulla centralità della dignità dell’essere umano. Inoltre, secondo Marx (1998), nell’affrontare i problemi connessi all’uso (o, meglio, all’abuso) delle nuove tecnologie, bisognerebbe sempre domandarsi: gli individui sono consapevoli di chi raccoglie i dati e perché? Le persone acconsentono all’utilizzo dei loro dati e possono contestarli? C’è la possibilità di ricorrere? Ci sono sanzioni per ingiustizie e violazioni procedurali? Gli obiettivi della sorveglianza sono legittimi e appropriati? C’è proporzionalità tra fini e mezzi? I mezzi di sorveglianza causano danni fisici o psicologici? 

Image by carlo sardena from Pixabay

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